Lavori estivi pagati con il voucher

Pubblicato il 06 luglio 2009 Le prestazioni occasionali, rimaste finora senza tutela, trovano ora una concreta possibilità di regolarizzazione. In base alle norme legislative introdotte dal Dlgs 276/2003, e più volte modificate dalla legge n. 33/2009, queste forme di lavoro occasionale non riconducibili a veri contratti di lavoro, in quanto svolte in forma saltuaria e quindi prive di stabilità, trovano maggiore possibilità di inquadramento, così da poter essere utilizzate soprattutto nel settore del turismo e dei servizi. Il punto di forza di questa tipologia di lavoro è da ricercare proprio nella gestione amministrativa semplificata del rapporto, nella flessibilità dell’utilizzo e nella copertura previdenziale e assistenziale unita all’esonero fiscale. A tutto ciò si deve aggiungere la modalità di remunerazione attraverso il voucher, che potrebbe essere il vero volano per regolarizzare molte prestazioni occasionali facendole e uscire dal sommerso. Questo sistema di remunerazione appare del tutto singolare: il committente beneficia della prestazione acquisita, in via preventiva, utilizzando indifferentemente la procedura cartacea piuttosto che quella telematica, e pagando un buono il cui valore nominale è di 10 euro, di cui 7,5 andranno al lavoratore. Il valore nominale è, infatti, comprensivo della contribuzione Inps, Inail e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio. L’articolo 70 del citato Dlgs 276, individua gli ambiti in cui è possibile l’utilizzo del lavoro accessorio remunerato attraverso i voucher, ma vi sono anche delle eccezioni che riguardano i giovani con meno di 25 anni iscritti ad un ciclo di studi o i pensionati. Solo per il 2009, in via sperimentale, sono stati inseriti tra i potenziali prestatori, nel limite massimo di 3mila euro per anno solare, i percettori di prestazioni integrative del reddito o con sostegno al reddito. Il lavoro accessorio è previsto anche nel caso di impresa familiare, ma pure in questo caso il legislatore ha deciso un limite all’utilizzo dell’istituto fino ad un compenso pari a 5mila euro per ogni committente nell’anno solare.
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