Lavori edili privati non complessi: un solo coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per la progettazione

Pubblicato il 04 novembre 2009 Con la circolare n. 30, del 29 ottobre 2009, il ministero del Lavoro fornisce precisazioni sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, del Dlgs 81/2008, alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs 106/2009, relativamente alla sicurezza nei cantieri edili privati. La norma di modifica prevede che per lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 la disposizione del Tu sicurezza (Dlgs 81/2008) che obbliga alla nomina del coordinatore per la progettazione oltre al coordinatore per la esecuzione dei lavori possa essere disattesa. In tale ipotesi le funzioni attribuite dalla normativa al coordinatore per la progettazione saranno svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, senza eccezioni o limitazioni. Il Ministero, in proposito, spiega che, «il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione».
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