Lavoratori senza soggiorno, il datore è punibile se c’è dolo e non mera colpa

Pubblicato il 21 settembre 2011 Con il parere n. 21 del 20 settembre 2011, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro fornisce disamina del principio espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32934/2011 che attribuiva responsabilità penale al datore di lavoro che aveva omesso di verificare, prima dell’assunzione, la regolarità del permesso di soggiorno dei dipendenti.

In proposito viene sottolineato che la pronuncia riguardava un caso del 2006, dunque il passato, ma per i fatti post 23 maggio 2008 trova, invece, applicazione la nuova normativa – ex Dl 92/2008 - per cui tale reato si configura solo se c’è il dolo (e non la mera colpa) dell’imprenditore.

Ciò deriva dalla mutata qualificazione dell’illecito che passa da contravvenzione a delitto, con la conseguenza della mutazione dell’elemento soggettivo del reato.

Infatti, l’art. 42 del codice penale vuole:

- il delitto punibile, salvo diversa previsione, se la condotta è dolosa, posta in essere con dolo (“preveduta e voluta dal datore di lavoro come conseguenza della sua azione od omissione”);

- la contravvenzione punibile se la condotta è colposa, posta in essere con la sola colpa (omessa verifica).

Pertanto, dal 23 maggio 2008 in poi la responsabilità penale vuole la volontà di assumere lo straniero pur nella consapevolezza che non possiede il permesso di soggiorno.

Nel parere 21/2011 si riporta a memoria anche la sentenza della Cassazione penale, Sez. I, 11 marzo 2011, n. 9882, sentenza che addirittura fa valere retroattivamente ai sensi dell’art. 2 c.p., non per il trattamento sanzionatorio che resta quello più favorevole della disciplina pregressa, la nuova normativa.
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