di Cassazione, con la sentenza n. 24620/2006, si è espressa in merito all’istituto dell’autotutela previsto nell’ordinamento tributario e in base al quale il Fisco ha il potere di annullare o sostituire un atto ritenuto illegittimo o nullo. In altri termini, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’autotutela per sostituzione può essere esercitata dall’Amministrazione finanziaria solo con l’osservanza di precisi limiti giuridici. Cioè devono essere rispettati i termini di decadenza per l’emanazione dell’atto e, nel caso di un contenzioso, non deve essersi formato il giudicato rispetto all’atto stesso. Lo scopo è quello di evitare l’elusione o la violazione da parte del Fisco del giudicato stesso determinatosi sull’atto. Infine, sempre in relazione al rapporto di autotutela e processo tributario, si deve ricordare anche un’altra sentenza del supremo Collegio (Cassazione n. 21380/2006 del 23 ottobre), che ha sancito la possibilità per il giudice di addebitare le spese di giudizio al Fisco in caso di cessazione della materia del contendere dichiarata a seguito di autotutela.
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