L’autotutela comporta la cessazione della materia del contendere dell’atto annullato

Pubblicato il 05 febbraio 2010 La Cassazione, con la sentenza n. 2424 depositata il 3 febbraio 2010, interviene in merito ad un atto integrativo emesso dall’Amministrazione finanziaria relativamente ad un avviso di accertamento viziato da errori di calcolo inviato ad un contribuente e annullato in via di autotutela dall’Amministrazione.

Nello specifico, l’avviso non recava le aliquote impositive applicate: violando l’articolo 42 del Decreto del presidente della Repubblica 600/73 l’avviso era da annullare. L’ufficio, accortosi dell’errore, con il secondo atto ha annullato il primo e lo ha sostituito solo nella parte che riguardava le aliquote.

Puntualizzando su una questione che sembra seguire procedure diverse, la Corte spiega che l’avviso di accertamento recapitato al contribuente e annullato in via di autotutela dal Fisco, non può essere “integrato” da un secondo atto impositivo. Lo Statuto del contribuente non permette all’ufficio di rinviare ad un momento successivo la spiegazione dei presupposti della pretesa contenuta nel primo atto. Pertanto, nel caso in oggetto la Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, precisando che:

- il potere di accertamento integrativo ha per presupposto un atto che continua ad esistere senza essere sostituito dal successivo emesso dall’ufficio, venuto a conoscenza di nuovi elementi (i due atti mantengono autonomia ed efficacia);

- l'atto di autotutela assume a oggetto un precedente atto di accertamento che è illegittimo e ad esso si sostituisce con innovazioni che possono investire tutti gli elementi strutturali dell'atto operando la sostituzione dello stesso con un nuovo procedimento diversamente strutturato.

Dunque, l’annullamento del primo atto in via di autotutela non prevede integrazione alcuna, poiché la materia del contendere è cessata: l’ufficio avrebbe dovuto emettere un nuovo procedimento diversamente strutturato.
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