La risoluzione n. 17 di ieri dell’agenzia delle Entrate ha precisato che costituisce attività di natura commerciale, sia agli effetti dell'IVA che delle imposte dirette, la produzione di energia elettrica ottenuta dall'imprenditore agricolo mediante un apposito impianto digestore dei liquami. La natura commerciale della suddetta attività esclude la possibilità di applicare le disposizioni in tema di attività connesse a quella agricola, con le seguenti conseguenze: ai fini reddituali, occorre fare riferimento alla disciplina del reddito d'impresa; ai fini IVA, il tributo deve essere liquidato nei modi ordinari, previa separazione delle attività ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72.
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