Dopo i chiarimenti della circolare 1/E/07, cresce l’appeal dei rimborsi chilometrici per l’uso solo aziendale delle autovetture. La conferma della rigidità dei requisiti previsti per la deduzione dei costi delle auto induce a ricercare mezzi alternativi per le trasferte dei dipendenti. Di fatto, quindi, se si prescinde dal possibile recupero dell’Iva (su cui ancora si attendono conferme per la percentuale che verrà autorizzata dalla Ue), l’uso per le trasferte di mezzi propri del dipendente, o noleggiati per tale impiego, con rimborso delle relative indennità chilometriche sembra ora più conveniente, consentendo una deduzione integrale dei costi (entro i limiti dell’articolo 95 del Tuir), contro l’indeducibilità totale. Un’altra possibile alternativa per gli usi solo aziendali dei veicoli è costituita dalle auto immatricolate quali “veri” autocarri, che dunque non rientrano nelle limitazioni indicate dal provvedimento delle Entrate del 6 dicembre 2006, e che non sono toccate dalla stretta. Infine, la circolare delle Entrate conferma che per le auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo, in presenza di somme addebitate al dipendente, è possibile dedurre, oltre all’importo che costituisce reddito del dipendente (da calcolare al netto di tali somme), anche un ammontare di spese pari a quanto fatturato dall’azienda.
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