Il messaggio 7425/2008 dell’Inps spiega che nel caso di soggetti disoccupati per la domanda di riscatto della laurea nel calcolo dell’onere si deve considerare sempre l’aliquota di computo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il messaggio ribadisce che l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare pari al livello minimo imponibile annuo (articolo 1, comma 3, della legge 233/90) moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Nel messaggio 7424/2008, invece, l’Inps comunica che per gli agenti ausiliari di leva (obbligo militare ai sensi della legge 343/80) il servizio è valido ai fini pensionistici e viene computato gratuitamente a domanda.
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