La Ctp di Roma - sentenza n. 279/24/05 - ha ritenuto non applicabili al periodo d'imposta 2002 (quindi retroattivamente) gli aumenti delle aliquote regionali che la Regione Lazio (legge regionale n. 34/2001) e la Regione Lombardia (legge regionale 27/2001) hanno rispettivamente disposto. I giudici hanno, infatti, affermato che "l'art. 3 della legge n. 212/2000 ha confermato il principio generale di irretroattività delle leggi, stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in via generale, escludendo l'applicazione retroattiva delle medesime, salvo che quest'ultima sia espressamente prevista". Muovendo da questo principio di irretroattività recato dallo Statuto del contribuente e dopo aver contestato che alcuna deroga ad esso era contenuta nelle citate leggi regionali, la Ctp ha concluso che le due leggi avrebbero potuto esplicare i propri effetti solo a partire dall'esercizio successivo a quello in corso alla data della loro entrata in vigore.
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