Pur vigendo nel processo tributario il divieto di ammissione della prova testimoniale, posto dal decreto legislativo 546/92 (articolo 7), è consentito che le dichiarazioni rese da terzi al Fisco trovino ingresso, a carico del soggetto accertato, con il valore di prova proprio degli elementi indiziari. Questi, che soli non sarebbero idonei a costituire il fondamento della decisione, possono invece concorrere a formare il convincimento del giudice. Analogamente, però, va riconosciuto al contribuente lo stesso potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, dal valore probatorio identico. E’ in tal modo che si attuano concretamente i postulati del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell’articolo 111 della Costituzione, garantendo il principio della parità delle armi processuali e, nel contempo, l’effettività del diritto di difesa.
A stabilire ciò, ispirandosi a un recente orientamento della giurisprudenza di Cassazione (sentenza 450/08) che si è andato consolidando a partire dalla decisione n. 11221/07 emessa dai giudici di Piazza Cavour, è la Commissione tributaria della provincia di Lecce nella pronuncia 771/1/07 del 29 febbraio 2008.
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