L’attesa proroga del click-day è arrivata

Pubblicato il 03 settembre 2009

A dare l’annuncio che “è in corso di predisposizione il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dispone il rinvio della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso previste dall’articolo 6 del decreto legge n. 185 del 2008, attualmente fissata al 14 settembre 2009” è un comunicato stampa apparso ieri, 2 settembre 2009, sul sito delle Entrate.

La proroga, spiega l’Agenzia, darà la possibilità di individuare le soluzioni tecniche più idonee per eliminare alcuni inconvenienti connessi all’attuale meccanismo telematico di presentazione delle istanze di rimborso, tenuto anche conto delle segnalazioni pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria.

Sono state accolte, dunque, dall’agenzia delle Entrate le ragioni di professionisti e imprese che in questi giorni avevano puntato il dito sull’iniquità dell’assegnazione di un rimborso, che spetterebbe di diritto, con il metodo “cronologico”, basato sulla velocità dell’invio telematico delle richieste. Il coro di proteste, oltre a Claudio Siciliotti presidente dei dottori commercialisti ed esperti contabili presenti ieri al tavolo tecnico con le Entrate, che oggi esprime “vivo apprezzamento per la decisione e chiede di "rivedere il meccanismo”, ha visto protagoniste anche Confcommercio, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Confesercenti. Le cinque organizzazioni in una nota comune chiedono di sostituire la modalità del click day con una che preveda il rimborso in modo proporzionale, sulla base dello stanziamento già effettuato, “a tutti i contribuenti che presentano correttamente l'istanza nel lasso temporale stabilito”.

Ad essere spartito, inoltre, è un magro bottino rispetto a quanto è in ballo: le stime parlano di 4 miliardi di euro contro i 100 milioni di euro stanziati per il 2009 ed altri 900 per i due anni successivi.

Si ricorda che in deroga al generale principio di indeducibilità dell'Irap da quelle statali il decreto anticrisi - legge 185/2008 - ha disposto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la parziale e forfetaria deducibilità (10% dell'imposta versata nel periodo di riferimento) dell’Imposta citata ai fini delle imposte sui redditi. Condizione necessaria è che siano state sostenute spese per lavoro dipendente e assimilato o interessi passivi e oneri assimilati non ammessi in deduzione in sede di determinazione della base imponibile Irap. Tale possibilità è prevista anche per i periodi di imposta pregressi a partire dal 2004 procedendo alla rideterminazione della base imponibile Ires/Irpef: il contribuente ha diritto al rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell'Irap dall'imponibile.


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