Nel testo della sentenza di Cassazione n. 6017 del 2009, viene precisato che l'interpretazione secondo cui un datore di lavoro, nel caso manchi il precedente addestramento o tirocinio, può rifiutare l’assunzione di un disabile non solo se ha una qualifica diversa ma anche una simile a quella richiesta, consegue al sistema introdotto dalla legge n. 68/99 che non vede il disabile quale soggetto che ha diritto ad un posto di lavoro in virtù meramente assistenziale ma individua nello stesso una risorsa per l'impresa assicurandogli anche una giusta collocazione in azienda e attestandone le capacità professionali e l'effettiva utilità delle prestazioni.
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