L’assenza di violazioni attestata solo dall’impresa
Pubblicato il 24 aprile 2009
Rispondendo ad alcune domande presentate tramite il proprio sito Internet, il Ministero del Lavoro, confermando la posizione già assunta nei giorni scorsi dalla Fondazioni studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha affermato che solo il datore di lavoro può firmare e trasmettere alla direzione provinciale del Lavoro, entro il prossimo 30 aprile, l’autocertificazione in cui si attesta la mancanza di violazioni penali e amministrative in materia di lavoro. Il modulo per l’autocertificazione è reperibile sullo stesso sito ministeriale e da esso si evince come il documento debba essere redatto dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda. Solo tali soggetti sono autorizzati a trasmettere il modulo mediante una procedura telematica e con la propria firma digitale. Non sono autorizzati all’incarico i consulenti del lavoro o altri soggetti abilitati, i quali potranno solo compilare il modulo di autocertificazione. In alternativa, il professionista potrebbe reperire dalle ditte assistite tutti documenti compilati e firmati dal legale rappresentante e raccoglierli (scannerizzandoli) in un file firmato digitalmente da spedire all’indirizzo di posta attivato dal Ministero. La procedura è, però, corretta a condizione che si raccolgano i documenti firmati dal legale rappresentante delle società e il file trasmetto sia firmato digitalmente dal professionista. Quest’ultimo deve fornire anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta la conformità agli originali dei file scannerizzati contenuti nell’archivio, impegnandosi a custodire gli originali.