L’Inps, con la circolare n. 137 del 28 novembre applicazione di quanto disposto dal regolamento Ce n. 647 del 13 aprile 2005 (in vigore dal 5 maggio 2005), informa che l’assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità non è più considerato prestazione speciale non contributiva, ma è assimilato a una prestazione per malattia in denaro. Conseguentemente, dal 1° giugno 2005 l’assegno per l’assistenza personale va corrisposto al titolare di pensione di inabilità anche se residente in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia.
Nella stessa circolare, a proposito dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili viene, invece, specificato che spetta solo ai soggetti residenti in Italia, anche se presenta caratteristiche analoghe all’assegno per l’assistenza personale in caso di indennità di inabilità.
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