La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8137 del 3 aprile 2009, ha confermato una decisione con cui era stata ritenuta responsabile una azienda sanitaria locale di Napoli per il morso che un randagio aveva dato ad un ragazzino. “Per l'omessa vigilanza sui cani randagi,” spiega la Corte, “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla Usl, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”. Nel caso di specie, vi era una legge quadro a livello regionale che affermava, in materia di randagismo, la competenza dei servizi veterinari delle Asl. Proprio sulla base di questo presupposto era l'Asl territorialmente competente a dover risarcire i danni alla persona aggredite del cane randagio.
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