L’articolo 6 del decreto Irap non fa riferimento ai principi contabili e vale per tutte le banche e le società equipollenti

Pubblicato il 27 aprile 2010 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33 del 26 aprile 2010, interviene a chiarire che, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, i soggetti che svolgono attività finanziaria e creditizia non obbligati a redigere il bilancio sulla base degli schemi adottati dopo l’introduzione degli Ias dalla Banca d’Italia - provvedimenti 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006 – devono riclassificare il proprio bilancio per calcolare il valore della produzione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto Irap, ossia ex articolo 6 del Decreto 446/1997.

Pertanto, a prescindere dalla modalità di redazione del bilancio, i soggetti che esercitano un'attività riconducibile a quella svolta dalle finanziarie dovranno calcolare l'imponibile Irap sommando al margine d’intermediazione ridotto del 50% dei dividendi, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%, altre spese amministrative per un importo pari al 90% e operando le variazioni stabilite dallo stesso decreto legislativo n. 446 del 1997, per i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 6.
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