L’Antitrust stoppa le banche sui c/c

Pubblicato il 19 settembre 2006

Con un provvedimento del 14 settembre 2006 l’Autorità garante della concorrenza ha avviato l’istruttoria contro gli istituti di credito, i quali nell’interpretare le norme della legge 248/2006 su modifica unilaterale delle condizioni contrattuali di conto corrente avrebbero violato il trattato CE e in particolare lo stesso articolo 81. Pertanto, la circolare Abi del 7 agosto 2006 n. 23, relativa all’applicazione del decreto Bersani sulla tutela del consumatore, è da considerarsi sospesa. Secondo il Garante della concorrenza, infatti, alcune interpretazioni contenute nella circolare in oggetto rischiano di capovolgere a favore delle banche alcune disposizioni del decreto Bersani le quali mirano invece a favorire il cliente. I punti all’esame dell’Antitrust sono i seguenti:

 

- l’interpretazione del giustificato motivo nello ius variandi;

- il diritto di recesso;

- la determinazione delle voci da includere nella nozione di spese di chiusura e di penalità;

- la minimizzazione degli effetti favorevoli per il cliente in materia di variazione dei tassi di interesse.

 

In merito al primo punto, la circolare Abi è stata sospesa in quanto blocca anche le variazioni migliorative, in caso di recessione dal contratto, a favore del cliente. Nell’interpretare la circolare Abi si deve poi distinguere il termine per recedere dal contratto rispetto al termine in cui diventano operative le modifiche peggiorative. Sempre secondo l’Associazione bancaria, nonostante il decreto Bersani, restano a carico del cliente spese accessorie alla chiusura del conto (il cliente dovrebbe pagare spese per operazioni formalmente diverse dalla chiusura del conto, ma immediatamente collegate alla stessa). Infine, nelle more della conclusione del procedimento le banche dovranno applicare la legge 248/2006 come se la circolare Abi non fosse stata emanata.  

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