L'antieconomicità da sola non inchioda l'impresa

Pubblicato il 20 aprile 2009
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 87/31/09 depositata il 13 marzo 2009, si è pronunciata in un caso in cui le Entrate, con un avviso di accertamento, avevano qualificato il passaggio di beni da una società produttrice italiana alla capogruppo svizzera come un'attività elusiva di "transfert pricing", in considerazione del fatto che il prezzo dei beni, attraverso tali passaggi, subiva un forte incremento con l'effetto di trasferire materia imponibile in Svizzera. I giudici tributari hanno annullato l'avviso evidenziando come l'Ufficio fosse venuto meno all'onere probatorio richiesto sull'abuso del diritto non avendo in concreto riscontrato, in capo alla società italiana, alcuna anomalia o incoerenza indicativa di uno scostamento rispetto al comportamento di un'impresa indipendente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Ipotesi di accordo del 20/12/2024

10/01/2025

Ccnl Servizi assistenziali. Rinnovo

10/01/2025

Spese di assistenza interamente deducibili per il disabile grave

10/01/2025

Giornalisti parasubordinati, DasmOnline a regime dal 17 gennaio

10/01/2025

Lavoro agile o smart working

10/01/2025

Rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy