L’aliquota unica divide i soci

Pubblicato il 11 ottobre 2006

La “Relazione finale sulla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria”, presentata dalla Commissione istituita presso il ministero dell’Economia e presieduta da Cecilia Guerra, s’occupa della doppia tassazione economica dei titoli partecipativi. Essa rileva che la tassazione che graverebbe sui possessori di partecipazioni non qualificate, considerando anche l’Ires corrisposta dalla società, ammonterebbe al 46,4 per cento, così calcolata (non valutando gli effetti delle variazioni in aumento o in diminuzione del reddito imponibile delle società e dell’Irap):

Ires, 33% più ritenuta d’imposta 20% sul residuo 67% del reddito, 13,4%.

Le partecipazioni qualificate finirebbero, così, con l’essere tassate meno di quelle non qualificate, (tra il 39,2% e il 44,5%, oltre alle addizionali). La discriminazione s’eviterebbe abbassando la soglia di non imponibilità delle qualificate (al 53,5% per i soggetti con aliquota marginale al 43% e al 48,7% per quelli con aliquota marginale pari al 39%).

L’introduzione di un’unica aliquota al 20% sui redditi di capitale e da attività finanziarie non danneggierebbe gli emittenti italiani che utilizzano gli eurobond collocando titoli di debito in prevalenza presso investitori istituzionali “lordisti”, poiché la documentazione standard dei programmi di Euromedium term note (Emtn) protegge l’emittente con apposite clausole carve-out sul trattamento fiscale delle obbligazioni: il debitore non si fa carico degli effetti di un cambiamento del regime di tassazione che penalizza il sottoscrittore del suo bond.

L’unificazione al 20% delle aliquote non giustificherà neppure più il mantenimento della distinzione tra titoli atipici, oggi tassati al 27 per cento, e titoli similari alle obbligazioni, 12,5 per cento. Ma la soppressione del concetto di “atipico” è attesa, tanto dagli operatori - costretti all’analisi di complessi prospetti informativi per comprendere se i proventi siano o meno soggetti ad aliquota del 12,5 per cento - quanto dall’Erario, poiché nella gran parte dei casi gli intermediari non sono obbligati ad applicare la ritenuta del 27 per cento sui proventi dei titoli esteri di questo tipo e non devono compilare il quadro SP del modello 770, perciò la tassazione del reddito è affidata al contribuente che spesso neppure sa di dover pagare le imposte.  

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