L’agire illecito dell’amministratore delegato si ripercuote sugli altri componenti del C.d.A.?

Pubblicato il 14 settembre 2012

Alfa S.p.a. adotta un sistema di amministrazione collegiale composto da tre membri: Tizio, Caio e Sempronio. Quest’ultimo è titolare di una delega molto ampia, il cui oggetto comprende anche la gestione del personale. Gli ispettori del lavoro sottopongono ad accertamento Alfa S.p.a. e riscontrano delle violazioni in materia di collocamento e di orario di lavoro. In ragione di ciò, attraverso il verbale conclusivo vengono irrogate sanzioni all’amministratore delegato Sempronio, in qualità di trasgressore, nonché a Tizio, Caio e ad Alfa S.p.a. quali coobbligati solidali. In particolare la censura avverso l’operato di questi ultimi è centrata sul difetto di vigilanza nei confronti dell’agire illecito dell’amministratore delegato. È fondata la contestazione mossa ai coobbligati con il verbale ispettivo?




Premessa


Le recenti vicende che hanno attratto personaggi del mondo dello sport nella macchina della c.d. giustizia sportiva (contrassegnata da regole che si pongono in macroscopico e intollerabile contrasto con i più elementari principi di uno Stato di diritto e che riecheggiano metodologie di altri tempi, sulle quali la storia ha già formulato il proprio giudizio), hanno fornito lo spunto per analizzare la tematica dell’illecito per omissione nelle società di capitali. Come si vedrà, anche in tema di diritto del lavoro ci sono illeciti e sanzioni collegati a comportamenti omissivi, ma non si prescinde mai dal contraddittorio e dall'indefettibile diritto di difesa in armonia con le basilari regole di un ordinamento democratico.

Sistema di amministrazione nelle socie
tà di capitali: cenni

Preliminarmente si può rilevare che l’amministrazione consiste nell’attività diretta all’esecuzione del contratto di società e quindi alla realizzazione dell’oggetto sociale: nelle società per azioni (di seguito per brevità S.p.a.) tale attività viene spesso esercitata da coloro che in gergo vengono definiti amministratori. Senza entrare nelle complesse tematiche che riguardano modalità e contenuti dell’esercizio delle funzioni amministrative, determinate di solito in sede di redazione dell’atto statutario, può osservarsi, in via del tutto generale e schematica, che l’attività di gestione della società viene sovente svolta da uno o più amministratori secondo un modello rispettivamente monocratico o collegiale.

Il primo ricorre allorché la funzione amministrativa viene svolta da un amministratore unico.

Il modello collegiale è invece caratterizzato dalla pluripersonalità, nel senso che le decisioni attinenti alla gestione della società vengono assunte da più amministratori in via congiuntiva o disgiuntiva. Nell’ipotesi in cui venga adottato il metodo collegiale, gli amministratori possono conferire a uno o più di essi una delega ad operare per conto della società. In tale caso ricorre la figura dell’amministratore delegato.

La presente esposizione è proprio volta ad analizzare le conseguenze dell’agire illecito dell’amministratore delegato sul piano sanzionatorio, illustrando preliminarmente i criteri d’imputazione della responsabilità amministrativa.

I criteri d’
imputazione della responsabilità

La responsabilità amministrativa è governata dalle seguenti regole:

  1. personalità dell’illecito, stabilita dall’art. 3 della L. n. 689/81, che postula l’individualità dell’azione od omissione per la persona fisica che abbia materialmente trasgredito con coscienza e volontà il precetto di legge. Sotto il profilo soggettivo costituisce ormai ius receptum la regola per cui in materia vige un principio di presunzione di colpa nei confronti di colui che abbia materialmente trasgredito il precetto di legge, con la conseguente inversione dell'onere probatorio. Ergo sarà lo stesso autore presuntivamente colpevole che dovrà allegare circostanze "anomale" volte ad impedire un giudizio di riprovevolezza sulla sua condotta.

  2. concorso di persone di cui all’art. 5 della L. n. 689 cit., che recependo i principi fissati in materia dal codice penale, rende applicabile la pena pecuniaria anche a coloro che abbiano comunque apprestato un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, pure se esclusivamente sul piano psichico;

  3. solidarietà di cui dell’art. 6 della L. n. 689 cit., che prevede una responsabilità aggiuntiva, a titolo di garanzia, nei confronti di colui che risulta titolare di uno specifico dovere di vigilanza. Tale responsabilità, in altri termini, assolve alla funzione di rafforzare la possibilità di realizzazione del credito vantato dall’autorità che irroga la sanzione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui.


La distinzione tra responsabilità concorsuale e responsabilità solidale


In via schematica e di principio si possono individuare pertanto le differenze che intercorrono tra il concorso nell’illecito e la responsabilità solidale.

Nell’ipotesi del concorso previsto dall'art. 5 della L. n. 689 cit. ciascun concorrente, proprio perché autore materiale o morale della violazione, soggiace all’intera sanzione per essa stabilita e il pagamento da parte di uno dei concorrenti non estingue l'obbligazione degli altri.

Diversamente la fattispecie prevista dall'art. 6 della L. n. 689 cit. contempla la responsabilità solidale di soggetti diversi dall’autore dell’illecito, che sono tenuti ad osservare nei confronti di quest’ultimo un dovere di vigilanza, in virtù di una specifica posizione di garanzia. La violazione di tale dovere, di non facile identificazione nelle modalità omissive dell’illecito, comporta pertanto un’estensione, e non un’aggiunta, dell’obbligazione pecuniaria. Ciò significa altresì che il pagamento dell’obbligazione pecuniaria da parte di uno degli obbligati determina anche l'estinzione dell'obbligazione a carico del o dei condebitori solidali.

L’
agire illecito dell’amministratore delegato

Prima di esaminare la posizione dell’amministratore delegato, appare utile approfondire il caso in cui l’illecito venga compiuto all’interno di un sistema di amministrazione monocratica. In tale caso l’amministratore unico che abbia materialmente commesso un illecito amministrativo è tenuto a rispondere in proprio della violazione compiuta. Ove l’amministratore si sia avvalso dell’opera materiale o morale di altro o altri soggetti, anche esterni alla società, costoro risponderanno dell’illecito perpetrato, in concorso con l’amministratore stesso. Correlativamente, attesa la posizione di garanzia ricoperta dalla società datrice di lavoro, rispetto all’agire illecito dell’amministratore, la prima sarà tenuta, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 689 cit., a rispondere solidalmente del pagamento della sanzione inflitta.

  1. Il concorso nell’illecito dell’amministratore delegato


Soluzione parzialmente simile ricorre nell’ipotesi in cui la società abbia adottato un sistema collegiale con conferimento di delega ad un amministratore e quest’ultimo si sia reso responsabile di illeciti amministrativi. In tale caso occorre verificare anche il ruolo svolto dai membri dell’organo amministrativo.

E infatti, se gli altri membri del consiglio, oppure anche soggetti terzi, abbiano prestato un contributo causale alla commissione dell’illecito, anche se esclusivamente sul piano psichico, non pare dubitabile l’applicazione alla fattispecie del concorso disciplinato dall’art. 5 della L. n. 689 cit.. L’illecito realizzato da più soggetti viene comunque concepito con struttura unitaria quando tutti gli atti confluiscono nella fattispecie. Come sopra specificato, tale contributo peraltro è ritenuto sufficiente anche quando assuma la forma di un contegno agevolatore, e cioè quando l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe stato ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ciò che rileva, in ogni caso, è la contestualità nella commissione dell’illecito, nel senso che il concorso è configurabile quando l’apporto esterno sia stato posto in essere prima della consumazione dell’illecito amministrativo. E infatti se l’apporto viene prestato in un momento successivo alla consumazione, la condotta dell’extraneus non integra la fattispecie, ma costituisce solo un "post factum" non sanzionabile. Al di là di tale ipotesi, alla responsabilità concorsuale dei trasgressori si aggiunge quella della società, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 689 cit. quale obbligato solidale.

  1. La responsabilità solidale dei membri dell’organo amministrativo nell’illecito dell’amministratore delegato

La responsabilità solidale assume un ruolo più incisivo qualora l’illecito venga commesso dal solo amministratore delegato, rispetto al quale gli altri componenti del consiglio di amministrazione non si pongano come compartecipi. In tale caso la giurisprudenza prevalente ritiene sussistente in capo agli altri componenti dell’organo amministrativo una responsabilità di tipo solidale per mancato esercizio dei poteri di vigilanza rispetto all’agire illecito dell’amministratore delegato. Secondo tale prospettazione pertanto i membri dell’organo amministrativo avrebbero una posizione di garanzia espressa con la titolarietà di un potere-obbligo di controllo sul generale andamento della gestione di una società. E tale posizione non verrebbe meno neppure nell'ipotesi di attribuzioni assegnate espressamente al comitato esecutivo o ad uno (ovvero ad alcuni soltanto) dei componenti del consiglio di amministrazione.

Al riguardo non sfugge agli scriventi che l’assunto potrebbe andare incontro ad obiezioni, specie ove si ritenga che l’illecito amministrativo è integrabile, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 689 cit., non solo con azione, ma anche mediante omissione e quest’ultima condotta potrebbe consistere proprio nel mancato esercizio, da parte del garante amministratore, dei poteri di vigilanza funzionali a evitare la realizzazione di illeciti. In tale senso si potrebbe asserire, inoltre, che dovere di diligenza e obbligo di impedire l'evento s’intersecano e coincidono, considerato che il garante è tenuto a fare (per impedire il verificarsi di determinati eventi) quanto gli è imposto dall'osservanza delle regole di diligenza, con l'ulteriore precisazione per cui la particolare qualità professionale del garante medesimo, anche con riguardo alla carica ricoperta, rende esigibile un maggiore grado di attenzione. Sicché, omettere la condotta dovuta, significa prestare un contributo causale idoneo alla realizzazione dell’illecito e suscettibile d’integrare un’ipotesi di concorso e non di responsabilità solidale.

Il rilievo, benché pertinente, è tuttavia destinato a infrangersi, come sopra esposto, nell’orientamento della giurisprudenza, secondo la quale “i componenti del consiglio di amministrazione di una società, chiamati a rispondere per la violazione di norme inerenti la prestazione di servizi di investimento, non possono liberarsi da responsabilità, adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, in quanto su di essi grava un obbligo di vigilanza la cui infrazione comporta responsabilità solidale, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto”. Appare evidente altresì che secondo tale prospettiva anche la società assumerà insieme ai membri dell’organo lo stesso titolo di responsabilità.


L’esame del caso concreto


Le regole sopra esposte consentono di risolvere con snellezza il caso di specie, contrassegnato dall’applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti nei confronti della compagine amministrativa di Alfa S.p.a.. Gli ispettori della DTL hanno infatti riscontrato che tale società adotta un sistema di amministrazione collegiale composto da tre membri: Tizio, Caio e Sempronio. A quest’ultimo è stata conferita una delega per il compimento delle operazioni aziendali tra cui quelle inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro. Gli ispettori all’esito delle verifiche hanno accertato alcune violazioni in materia di collocamento e di orario di lavoro. In ragione di ciò, con verbale conclusivo hanno irrogato sanzioni all’amministratore delegato Sempronio, in qualità di trasgressore, nonché a Tizio, Caio e ad Alfa S.p.a. quali coobbligati solidali, per omesso esercizio dei poteri di vigilanza rispetto all’agire illecito di Sempronio. Gli ispettori infatti non hanno riscontrato nessun atto giustificativo che dimostri un’opposizione da parte degli dei componenti del C.d.A. nei confronti del comportamento assunto sotto delega dall’amministratore. Tale moudus operandi è conforme all’arresto giurisprudenziale e sostanzialmente immune da vizi suscettibili di pregiudicare la validità dell’atto. Merita altresì evidenziare che tale prospettazione appare anche più favorevole rispetto alla tesi che vorrebbe sanzionabili gli amministratori Tizio e Caio a titolo di concorso per omesso esercizio dei poteri di controllo, giacché in tale caso le sanzioni sarebbero state applicate non in via estensiva e solidale, ma individualmente a ciascuno dei compartecipi.


NOTE

i Recita il comma 1 dell’art. 3 della L. n. 689 cit.: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. Il secondo comma dispone che “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.

ii Cass. civ. Sez. Unite, 30/09/2009, n. 20930; Cons. Stato Sez. VI, 08/05/2012, n. 2658; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 29/03/2012, n. 3027.

iii L’art. 5 della L. n. 689 cit. prevede che “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.

iv Cons. Stato Sez. VI, 24/08/2011, n. 4800.

v Si trascrive interamente l’art. 6 della L. n. 689 cit.: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”.

vi Cass. civ. Sez. II Sent., 04/08/2006, n. 17681; Cass. civ. Sez. I, 26/01/1999, n. 690.

vii Cass. civ. Sez. I, 07/12/2001, n. 15521.

viii Cass. civ. Sez. II, 12/03/2012, n. 3879.

ix Per completezza di rileva la statuizione per cui “in tema di sanzioni amministrative, la omessa menzione, nella contestazione dell'illecito commesso da un soggetto in concorso con altri, e nella successiva ordinanza - ingiunzione di pagamento, dell'art. 5 della l. n. 689 del 1981, che tale concorso prevede, non rende illegittimo il provvedimento per violazione del principio della correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene irrogata la sanzione, essendo, in tale ipotesi, necessario e sufficiente, ai fini del rispetto di tale principio, che dalla contestazione risulti la circostanza dell'avvenuta commissione dell'illecito da parte dell'ingiunto in concorso con altri”. Cass. civ. Sez. III, 18/02/2000, n. 1876.

x Cass. civ. Sez. II, 15/11/2011, n. 23871; osserva ancora giustamente la S.C. che “il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa regolato dall'art. 5 l. 24 novembre 1981 n. 689 differisce dalla fattispecie prevista dall'art. 6 della legge citata che disciplina la solidarietà con l'autore dell'illecito di persone non concorrenti nella violazione, sia perché ciascun concorrente soggiace all'intera sanzione, sia perché il pagamento da parte di uno non estingue l'obbligazione degli altri. Ne discende che nell'ipotesi di concorso di più persone nella violazione non è applicabile la disposizione dell'art. 1310 c.c. in tema di interruzione della prescrizione richiamato dall'art. 28 legge citata”. Cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/02/2000, n. 2088.

xi Cass. civ. Sez. I, 09/04/1996, n. 3288.

xii Cons. Stato Sez. VI, 06/06/2011, n. 3353.

xiii Cass. civ. Sez. I, 11/10/2006, n. 21797.

xiv Cons. Stato Sez. VI, 06/06/2011, n. 3353.

xv Cass. civ. Sez. VI, 20/05/2011, n. 11160.

xvi Cfr. Cass. civ. Sez. II, 13/05/2010, n. 11643 secondo la quale “l'art. 2392 cod. civ. (nell'originaria formulazione) impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al secondo comma - neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, e l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della società medesima”. Conformi cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 24/06/2004, n. 11751; Cass. civ. Sez. lavoro, 11/04/2001, n. 5443, T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 17/01/2012, n. 516; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 31/03/2011, n. 305. In senso differente cfr. Cass. civ. Sez. I, 29/11/1996, n. 10668 che pare fraintendere la distinzione tra responsabilità concorsuale e responsabilità solidale. La pronuncia riguarda la diversa ipotesi di amministrazione congiunta e ritiene che in tale caso l’omesso esercizio delle funzioni di vigilanza comporti l’applicazione dell’art. 5 della L. n. 689 cit.. In senso conforme Trib. Novara, 07/11/2000.

xvii Cass. civ. Sez. Unite, 30/09/2009, n. 20933.

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