L'Agenzia viaggi è sempre responsabile

Pubblicato il 14 dicembre 2009
I giudici di Cassazione, con sentenza n. 24044 del 13 novembre 2009, hanno rigettato il ricorso presentato da un'agenzia viaggi avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Milano l'aveva condannata al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti da un cliente che aveva subito un infortunio nel corso di un’escursione da lei organizzata.

 La Corte di legittimità ha infatti ricordato come, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995 - emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE e applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del Codice del Consumo - l’organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico “è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoro subordinato: la Cassazione spiega quando si configura

18/10/2024

Sciopero degli avvocati penalisti contro il pacchetto sicurezza

18/10/2024

Terme. Rinnovo

18/10/2024

CCNL Terme - Ipotesi di accordo dell'8/10/2024

18/10/2024

Indicatori operazioni sospette per commercialisti: focus del Cndcec

18/10/2024

CPB: nuovi chiarimenti per società tra professionisti e codici tributo per ravvedimento speciale

18/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy