L’Agenzia si corregge sull’indicazione in Unico del bonus per le aree svantaggiate

Pubblicato il 14 maggio 2010

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 34 del 13 maggio 2010, risponde ad un interpello circa il credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Nello specifico si chiedono lumi sulla corretta compilazione, relativamente al credito maturato, del quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Contrariamente a quanto indicato con la risoluzione 75/E/2009, secondo cui il bonus doveva essere evidenziato nelle dichiarazioni relative ai singoli periodi d’imposta in cui era maturato e non a quelli in cui diventa di volta in volta fruibile, oggi l’Agenzia precisa i tempi di utilizzo dei crediti d’imposta in oggetto, ex lege 129/2008 (in vigore dal 3 agosto 2008) di conversione del decreto legge 97/2008.

La rettifica: per i progetti avviati prima del 3 agosto 2008, l’obbligo di indicazione in dichiarazione del credito d’imposta in parola deve essere riferito al periodo di fruibilità dello stesso, espressamente indicato dalle Entrate nel nullaosta di concessione del credito, non al periodo di maturazione. Pertanto, non è da compilare la dichiarazione relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito. Inoltre, si avvisa che dovranno evidenziare nuovamente il credito nel modello Unico relativo al periodo di fruibilità dell’agevolazione i contribuenti che, seguendo quanto affermato nella risoluzione 75, abbiano indicato lo stesso nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d’imposta in cui è maturato.

Nel caso esaminato con l’interpello, l’istante aveva avviato il progetto di investimento prima della data di entrata in vigore del decreto e ottenuto il riconoscimento di un credito utilizzabile a decorrere dal 2014; in tal caso è corretto non indicare alcun dato nella dichiarazione dei redditi del 2009 (redditi 2008) ma riportarlo nel modello Unico relativo al periodo di fruibilità dell’agevolazione.

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