L’Agenzia riepiloga le risposte date al Map 2011

Pubblicato il 28 giugno 2011 Con la circolare n. 29 del 27 giugno 2011, l’agenzia delle Entrate mette nero su bianco ciò che ha risposto nel corso della diretta televisiva Map - Modulo di aggiornamento professionale – del 26 maggio scorso.

Molte le risposte fornite alle domande poste durante la diretta da commercialisti e consulenti fiscali.

In alcune si è specificato quanto segue.

Nel passaggio da società di capitali a società di persone (trasformazione regressiva), gli interessi passivi generati dalla società in nome collettivo possono essere dedotti limitatamente alla “parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e quelli che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”, ex articolo 61 del Tuir; le eccedenze di interessi passivi maturate dalla società di capitali non sono, pertanto, deducibili dalla società di perone nei periodi d’imposta successivi alla trasformazione.

In merito al periodo d’imposta in cui è possibile dedurre la penale che un’impresa deve pagare a un ente pubblico, in seguito alla violazione degli obblighi contrattuali pattuiti, si spiega che nella sussistenza dei requisiti per il principio di competenza - certezza dell’elemento reddituale e obiettiva determinabilità in termini di ammontare (articolo 109 del Tuir) - e nel rispetto dei principi contabili generali relativi alla contabilizzazione del costo, quest’ultimo potrà essere dedotto nell’anno in cui i presupposti si sono verificati anche se pagato successivamente.

È ammesso, nel caso di più servizi forniti dallo stesso prestatore non residente nell’arco di un mese, che il soggetto passivo nazionale possa emettere – in via opzionale – un’autofattura anticipata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione (ex articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972). Nel documento si dovrà esporre il totale delle prestazioni ricevute nel mese di riferimento, distinto per singola prestazione.

Per gli altri chiarimenti si rimanda al testo della circolare.
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