La legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha previsto un’interpretazione autentica della norma relativa agli obblighi contributivi per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS) dell’Agenzia del demanio.
L’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498 si interpreta come segue “l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.
Pertanto, l’Agenzia del demanio (C.F. 06340981007) è esclusa dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria di cui al Titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Con il messaggio n. 686 del 14 febbraio 2024, l’Inps attribuisce centralmente (alla matricola 7042554906) il codice di autorizzazione “1T”, avente il nuovo significato di “Posizione Agenzia del Demanio, non soggetta a CIGS con onere carico GIAS” a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La Struttura INPS territorialmente competente deve porre in essere le attività e gli adempimenti conseguenti alla predetta variazione contributiva.
Ai fini delle connesse esigenze di rilevazione e rendicontazione dell’esclusione contributiva, l’Inps istituisce i seguenti conti nell’ambito delle gestioni GIAS e prestazioni temporanee (PT):
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