L'articolo 7 del decreto legge n, 203/05 restringe le modalità di determinazione del reddito d'impresa proveniente dalla locazione degli immobili abitativi, riducendo di molto i margini di convenienza fiscale all'impiego di società di gestione immobiliare. Riferendosi agli "immobili patrimonio", l'articolo dispone che in caso di immobili locati, se il canone che risulta dal contratto di locazione ridotto - sino al 15% del canone stesso, dell'importo delle spese documentate sostenute e rimaste a carico per realizzare gl'interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a, del Dpr n. 380/2001 - risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è fissato nella misura corrispondente a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.
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