L’adeguamento non fa sconti

Pubblicato il 19 giugno 2009

L’agenzia delle Entrate ha diffuso, ieri, la corposa circolare n. 29 del 18 giugno 2009 con i chiarimenti in merito a studi di settore e parametri alla luce dei correttivi congiunturali.

Anzitutto è affermato che se influenzato dai correttivi anticrisi Gerico 2009 non può essere applicato per le annualità precedenti al periodo d’imposta 2008: dunque è irretroattivo. Resta la possibilità di applicazione retroattiva dei soli studi ordinariamente revisionati per il 2008, dunque quelli del decreto del 23 dicembre 2008.

L’inapplicabilità della maggiorazione del 3%, dovuta in caso di adeguamento ai risultati se la differenza tra ricavi richiesti da Gerico e i ricavi dichiarati è superiore al 10% dei ricavi annotati, non può essere invocata poiché, spiega l’Agenzia, i recenti correttivi rappresentano un’integrazione e non una revisione degli studi.

Altro chiarimento è che la ricostruzione dei ricavi mediante parametri, per i soggetti a tale metodo accertativo, potrebbe rivelarsi meno sostenibile rispetto al passato. Pertanto, le risultanze dei parametri per il 2008 saranno utilizzate prevalentemente per la selezione dei soggetti eventualmente da controllare e non verranno usati come metodo accertativo. Gli uffici, inoltre, dovranno verificare la sussistenza anche di altri elementi a sostegno della pretesa tributaria.

In merito ai nuovi indicatori di normalità, relativamente, però, alla revisione ordinaria che ha coinvolto 69 studi, vengono evidenziate due novità rispetto al 2007 per le imprese:

- l’introduzione di un nuovo indicatore sull’incidenza del costo del venduto;

- la suddivisione in tre distinti indicatori di quello relativo all’incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili, nella considerazione della diversa entità e natura delle variabili di costo da cui possono essere costituiti.

Sempre nell’ambito degli studi revisionati si specifica che per i professionisti sono stati affinati gli indicatori che sono:

- rendimento orario;

- incidenza delle altre componenti negative sui compensi;

- incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi;

- rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili.

Con il decreto del 19 maggio 2009 gli studi vengono proiettati verso il federalismo fiscale: infatti a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi saranno elaborati su base regionale o comunale.

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