La Commissione Adc - Associazione Dottori Commercialisti – Milano ha emesso la norma di comportamento n. 178 del 20 ottobre 2010. Il documento interviene nel computo degli ammortamenti deducibili da parte delle società conferitarie in presenza di ammortamenti civilistici inferiori a quelli ammessi fiscalmente. In sostanza si spiega che:
- nei conferimenti di azienda, eseguiti in neutralità fiscale, deve essere assunto sempre il costo dei beni in capo alla società conferente: la società conferitaria calcola e deduce gli ammortamenti in base al costo delle immobilizzazioni fiscalmente riconosciuto in capo alla conferente;
- se gli stessi, in tutto o in parte, non siano imputati a conto economico la deducibilità deriva dall'applicazione dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir, poiché permette di operare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi per quelle spese ed altri componenti negativi che, anche se non imputabili a conto economico, restano deducibili per legge;
- nel caso la differenza sia imputabile a un cambiamento di valutazione della vita utile del bene non potrà essere seguito lo stesso comportamento: la differenza non è deducibile negli anni previsti dal piano originario ma in quelli successivi con l’allungamento del periodo di ammortamento messo in atto dalla conferitaria.
Le conclusioni contenute nel documento risultano estendibili ai casi di fusione e scissione.
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