L’acquirente non risponde

Pubblicato il 28 aprile 2008 La Commissione di prime cure di Pistoia – sentenza 214/01/07, depositata nel 2008 – sancisce che l’acquirente non debba rispondere delle violazioni commesse dal venditore e abbia, perciò, diritto a detrarre l’imposta addebitata a titolo di rivalsa. Purché sia all’oscuro della frode commessa dal cedente, e che questi sia soggetto considerato “carosello”. Per i giudici toscani, l’agenzia delle Entrate non ha fornito prova dell’inesistenza della società cedente, onere che spetta ad essa e non può essere trasferito all’accertato, con la conseguenza che non possono far carico all’acquirente le violazioni (non corresponsione dell’imposta) commesse dal cedente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cuneo fiscale 2025: aumenti per pochi

09/01/2025

Cuneo fiscale 2025: cosa cambia

09/01/2025

CCNL Turismo Federturismo - Ipotesi di rinnovo del 21/12/2024

09/01/2025

Turismo Federturismo. Rinnovo

09/01/2025

Progetto “INPS in rete per l’inclusione”

09/01/2025

Redditi illeciti imputabili all'anno in cui se ne acquisisce la disponibilità

09/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy