L’acquirente non risponde
Pubblicato il 28 aprile 2008
La Commissione di prime cure di Pistoia – sentenza 214/01/07, depositata nel 2008 – sancisce che l’acquirente non debba rispondere delle violazioni commesse dal venditore e abbia, perciò, diritto a detrarre l’imposta addebitata a titolo di rivalsa. Purché sia all’oscuro della frode commessa dal cedente, e che questi sia soggetto considerato “carosello”. Per i giudici toscani, l’agenzia delle Entrate non ha fornito prova dell’inesistenza della società cedente, onere che spetta ad essa e non può essere trasferito all’accertato, con la conseguenza che non possono far carico all’acquirente le violazioni (non corresponsione dell’imposta) commesse dal cedente.