L’accordo transattivo non cancella la sanzione al datore
Pubblicato il 25 novembre 2009
Il ministero del lavoro, con nota n.
17056 del 10 novembre 2009, chiarisce che in caso di transazione tra datore e lavoratore in merito ad una lite relativa al rapporto di lavoro l’Amministrazione non perde il potere-dovere di ultimare la procedura sanzionatoria, anche nei suoi sviluppi processualistici. Infatti, oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde opinione delle parti, ma la lite cui questa ha dato o può dar luogo e che le parti intendono eliminare con reciproche concessioni. Dunque, non è possibile cancellare le sanzioni poste a carico del datore sulla base del fatto che questi abbia chiuso la lite con il dipendente che lo ha denunciato mediante accordo transattivo. La motivazione addotta è che le sanzioni amministrative rientrano tra i diritti indisponibili e, quindi, non possono essere oggetto di accordi transattivi.