L’articolo 36, comma 34, del Dl 223/06, dispone, in deroga all’articolo 3 dello Statuto del contribuente, che “nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul reddito delle società per il periodo d’imposta in corso” al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto), si deve considerare quale “imposta del periodo precedente” quella che si sarebbe determinata applicando le novità introdotte con la manovra bis. La regola interessa esclusivamente l’acconto Ires, non anche gli acconti Irpef e Irap (Edicola 11 luglio 2006). Per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, i soggetti Ires non possono riferirsi a quanto indicato nel rigo RN16 di Unico 2006, bensì applicare ai componenti positivi e passivi del 2005 le nuove regole in vigore per l’anno 2006. E’ auspicabile un intervento chiarificatore del Fisco sul comportamento che dovranno seguire le società che hanno versato il primo acconto in data precedente al 20 giugno, o tra il 21 giugno e il 3 luglio, o, ancora, tra il 4 e il 20 luglio, considerando che le norme sono entrate in vigore dopo la scadenza del saldo 2005 e dell’acconto 2006.
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