L’acconto punta sui crediti

Pubblicato il 15 ottobre 2008 Non è sempre praticabile la via dell’autoriduzione dell’acconto d’imposta quale metodo di calcolo previsionale che rivede gli importi dovuti in base al presunto reddito fiscale 2008. In ogni caso, l’impresa deve considerare le conseguenze in termini di sanzione, se la scelta è omissiva, poiché l’omesso o tardivo versamento di acconti di imposte sconta la sanzione del 30% dell’importo dovuto, ex art. 13 del dlgs n. 471/1997 (Edicola 14 ottobre, ndr). Quando l’omisisone viene sanzionata a seguito del controllo formale, la sanzione è ridotta al 10% nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. Laddove, invece, il contribuente intenda ritardare il versamento del secondo acconto in via momentanea può ricorrere al ravvedimento operoso (con pagamento di sanzione ridotta, pari al 3,75%), che può essere esperito con la modalità dei crediti in compensazione, purché però la violazione non sia stata già contestata o non siano cominciati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Alla sanzione vanno aggiunti gli interessi legali.
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