Il mancato funzionamento dell’ufficio finanziario non blocca i termini per l’accertamento. Queste sono le indicazioni che si leggono nella sentenza n. 42/23/02 della Commissione tributaria del Lazio, che ha disapplicato i due decreti con i quali, accertato lo stato di irregolare funzionamento dell’ufficio Iva, si era prodotta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza della potestà accertativa. Secondo , i disguidi derivanti dai lavori di adeguamento del front office non influiscono sulla decorrenza dei limiti temporali entro cui esercitare la pretesa tributaria. La riorganizzazione di un ufficio, infatti, appartiene alla sfera degli accadimenti programmabili e, quindi, estranei agli interventi eccezionali individuati dall’articolo 1 del dl n. 498/61, al cui verificarsi si ottiene la proroga dei termini per l’esercizio dei poteri di amministrazione finanziaria.
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