di Cassazione – sentenza n. 19209 del 6 settembre 2006 – ha stabilito che il Fisco può mettere da parte gli studi di settore se ritiene che i risultati di Gerico, in presenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, non diano conto dei veri livelli di reddito dell’impresa. In tal caso si può ricorrere all’accertamento induttivo, che considera altri elementi dell’andamento economico dell’impresa. A seguito di tale pronuncia, appare evidente come i supremi giudici considerino gli studi di settore solo come un possibile parametro di calcolo della redditività di un’impresa fondato su dati statistici. Dunque, gli studi di settore non impediscono al Fisco di avvalersi di procedure ordinarie per l’accertamento anche quando i contribuenti risultino congrui. Anche se, però, l’Amministrazione finanziaria dovrà motivare le ragioni per cui vengono disattese le risultanze degli studi di settore e decide di procedere con l’accertamento. D’altra parte l’utilizzo di qualsiasi strumento presuntivo da parte dell’Amministrazione deve sempre consentire al contribuente di provare il contrario, per non incorrere nel rischio di illegittimità costituzionale.
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