Se l’accertamento sul contribuente è di tipo induttivo e formato da presunzioni legali, prevalendo in questo caso l’aspetto sostanziale sul processuale nella fase del contenzioso, il contribuente stesso potrà fornire prova contraria esibendo documenti (notizie, dati, atti, libri e registri) che non ha trasmesso in risposta agli inviti dell’ufficio del Fisco. Documenti che, in genere, non possono, ai fini dell’accertamento, essere esibiti in sede amministrativa e contenziosa. E’ la conclusione della Ctr del Lazio nella sentenza n. 248/14/09 (1° luglio).
Alessia Lupoi
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