Il provvedimento di conversione del dl “Bersani-Visco” colloca le operazioni sui fabbricati abitativi tra le esenti Iva. Ad eccezione delle cessioni effettuate dall’impresa costruttrice o dall’impresa che abbia effettuato interventi di restauro o ristrutturazione entro quattro anni dall’ultimazione dei lavori, che restano operazioni imponibili.
Fanno pertanto le spese del nuovo regime, divenendo Iva esenti, le locazioni di immobili abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita e le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita di fabbricati. Tali imprese potevano, fin quando le operazioni descritte erano Iva imponibili, detrarre l’Iva sugli acquisti, oggi non più. A seguito della conversione in legge del decreto 223, infatti, nella disciplina Iva vengono, per l’appunto, sancite l’esenzione dall’Imposta per tutte le locazioni di fabbricati, esclusi quelli strumentali (nuovo articolo 10, punto 8) e l’esenzione dall’Imposta per le cessioni di fabbricati diversi da quelli strumentali, escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori, dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di restauro o ristrutturazione (nuovo articolo 10, punto 8-bis).
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