L'articolo 5 del decreto legge n. 163/2005 stabilisce che il credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge n. 388/2000, spetta anche con riferimento agli immobili strumentali per natura concessi in locazione, purché essi siano destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa (ex articolo 53 del TUIR). La disposizione porta beneficio, ad esempio, ai villaggi turistici, agli alberghi e ai centri commerciali oggetto di investimento agevolato, concessi in affitto ad imprenditori che li utilizzano nell'attività d'impresa.
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