La verifica si sgonfia se i soldi li ha dati papà
Pubblicato il 05 settembre 2008
Nella sentenza n.
9/5/08 emessa dalla Ctr Lazio e depositata il 16 giugno 2008 si afferma che benché l’acquisto di un bene immobile in assenza di un reddito adeguato possa costituire un indice di maggiore capacità contributiva e legittimare l’accertamento fiscale, ex articolo 38 del Dpr 600/73, tale presunzione viene meno rendendo inefficace l’accertamento sintetico se sia adeguatamente comprovato il finanziamento da parte dei genitori o di altri familiari, nonché di amici. Dunque, il contribuente che programmasse investimenti da effettuare con elargizioni o prestiti da familiari o amici che possano far presumere una maggior capacità reddituale dovrà prepararsi a comprovare tale corresponsione con documentazione bancaria.