La valenza probatoria degli strumenti di rilevazione della velocità
Pubblicato il 06 agosto 2009
Con sentenza n. 13114 dell'8 giugno scorso, la Cassazione ha spiegato che “l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento”; non possono infatti essere considerati rilevanti - continua la Corte - considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C. d. S. In definitiva, l'affidabilità dello strumento di rilevazione perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso singolo, il difetto di costruzione, di installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.
Eleonora Pergolari