La tributaria non decide per le spese di giustizia

Pubblicato il 22 gennaio 2007

La Commissione tributaria regionale Puglia, con la sentenza n. 114/1/06 del 27 dicembre 2006, stabilisce che non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in merito alle riscossioni delle ammende e delle spese di giustizia relative al processo penale. Pertanto, anche se si tratta di entrate che vengono riscosse a mezzo ruolo la relativa cartella non può essere impugnata davanti al giudice tributario. Il caso muove da un ricorso che riguardava una pretesa non relativa ad un tributo ma al recupero di una multa e delle spese anticipate dallo Stato nel corso di un processo penale. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy