La Commissione tributaria regionale Puglia, con la sentenza n. 114/1/06 del 27 dicembre 2006, stabilisce che non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in merito alle riscossioni delle ammende e delle spese di giustizia relative al processo penale. Pertanto, anche se si tratta di entrate che vengono riscosse a mezzo ruolo la relativa cartella non può essere impugnata davanti al giudice tributario. Il caso muove da un ricorso che riguardava una pretesa non relativa ad un tributo ma al recupero di una multa e delle spese anticipate dallo Stato nel corso di un processo penale.
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