La trasparenza guida ancora le iniziative del Gruppo Equitalia

Pubblicato il 07 maggio 2010

Un comunicato stampa annuncia il nuovo passo in avanti di Equitalia nella direzione del miglioramento del rapporto coi cittadini contribuenti, fondato su regole di trasparenza e correttezza.

La Società consente loro - quando ritengono di aver ricevuto una cartella di pagamento relativa a multe stradali, mancati versamenti dell’Irpef, dei contributi Inps o altro, in relazione a tributi già pagati o interessati da un provvedimento di sgravio o sospensione - di compilare un’autodichiarazione, la quale interromperà le procedure di riscossione.

La direttiva n. 10/2010, emanata il 6 maggio e resa disponibile sul sito di Equitalia, comunica dunque la immediata sospensione della riscossione e dei procedimenti cautelari/espropriativi ad opera dell’Ente creditore (unico da cui promana l’intervento sul titolo esecutivo), senza che sia anche necessario al contribuente recarsi allo sportello. Trascorreranno al massimo dieci giorni, entro cui l’agente della riscossione porterà all’attenzione dell’Ente creditore la documentazione consegnata dal debitore iscritto a ruolo, al fine di ottenere conferma o meno dell’esistenza delle ragioni di quest’ultimo. In caso di silenzio, le azioni volte al recupero del credito rimarranno sospese.

Un provvedimento di sgravio emesso dall’Ente creditore in conseguenza della presentazione di una istanzi di autotutela da parte del debitore; una sospensione amministrativa comunque concessa dallo stesso Ente creditore; una sospensione giudiziale o una sentenza della Magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte; infine, un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell’Ente creditore, sempreché sia facilmente ed univocamente riconducibile al medesimo ruolo. Sarà in queste quattro citate occasioni - con il contribuente che rilascerà una dichiarazione, redatta su un modello disponibile on line, sui siti degli Agenti, oltre che in cartaceo presso gli sportelli – che le procedure di recupero rimarranno sospese fino alla risposta dell'ente creditore, che avrà nel frattempo ricevuto la documentazione prodotta dal contribuente a supporto delle proprie ragioni.

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