La transazione previdenziale. Disciplina

Pubblicato il 27 ottobre 2015

A differenza della transazione fiscale, che è compiutamente regolamentata anche per quanto concerne il procedimento e gli effetti dall’art. 182 ter l.fall., la disciplina della transazione previdenziale trova la sua fonte non solo in quest’ultima disposizione, ma anche nel D.M. 4 agosto 2009, emanato in attuazione dell’art. 32, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Infatti, l’art. 32 cit., dopo aver introdotto al comma 5 il nuovo testo del 1° comma dell’art. 182 ter, demanda ad un decreto interministeriale “le modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi”.

I presupposti soggettivi ed oggettivi della transazione previdenziale sono indicati dallo stesso art. 182 ter, in combinato disposto con gli artt. 160 e 182 bis l.fall.: può far ricorso alla transazione l’imprenditore commerciale in stato di crisi con i requisiti dimensionali di cui all’art. 1 l.fall. Ai sensi dell’art. 23, comma 43, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv., con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 può avvalersi della transazione fiscale e previdenziale anche l’imprenditore agricolo. Inoltre, sempre dalle suddette disposizioni, emerge che la transazione previdenziale può trovare applicazione solo nell’ambito di una più ampia operazione di risanamento da attuarsi con il concordato preventivo ex art. 160 o con un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall.

L’art. 182 ter, infatti, prevede che, nell’ambito di un piano concordatario o di un accordo ex art. 182 bis, l’imprenditore possa proporre la ristrutturazione finanziaria dei debiti contributivi, ovvero possa proporre un accordo per il pagamento, parziale o dilazionato, dei debiti relativi ai contributi amministrati dagli enti di previdenza e di assistenza obbligatoria e dei relativi accessori.

Tale proposta può riguardare:

Per i primi la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei, rappresentati questi ultimi, secondo parte della dottrina, dai crediti vantati da altri enti pubblici; per i secondi il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari, ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

Tale disciplina, come si è detto, è stata completata dal D.M. 4 agosto 2009, emanato, tra l’altro, per definire le modalità di applicazione dell’art. 182 ter. Tale D.M. (art. 1, comma 3) innanzitutto prevede l’esclusione dalla proposta di accordo dei crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di stato. L’art. 3 dello stesso D.M., intitolato “limiti dei crediti ammissibili”, prevede precise restrizioni della proposta, sia per pagamento parziale, sia per la dilazione.

Sotto il primo aspetto la proposta deve prevedere:

Quanto al secondo aspetto, la dilazione non può essere superiore a 60 rate mensili con l’applicazione degli interessi al tasso legale.

L’art. 2 del D.M. prevede che la proposta d’accordo deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 161, comma 2, l.fall. (cioè una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, lo stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco dei creditori e delle cause di prelazione, l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, l’indicazione del valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili), accompagnata da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell’impresa, ribadendo il disposto del comma 3 del citato art. 161.
 

L’art. 4 del D.M. disciplina le condizioni di accettazione della proposta da parte degli enti previdenziali. In particolare, gli enti possono accogliere la proposta quando, rispettati in ogni caso i limiti della falcidia previsti dall’art. 3:

a)l’attivo sia idoneo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti, anche mediante la prestazione di eventuali garanzie;

b) il debitore riconosca formalmente ed incondizionatamente il credito per contributi e premi e rinunci a tutte le eccezioni che possano influire sull’esistenza e l’azionabilità di essi;

c) vi siano la correntezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per il periodo successivo alla presentazione della proposta, ed il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti ai fini dell’accesso alla dilazione dei crediti;

d) l’accordo sia essenziale ai fini della continuità dell’impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell’importanza dell’impresa stessa nel contesto socio-economico in cui opera.

La norma conclude con la previsione che il mancato rispetto degli obblighi previsti nell’accordo ne comporta la "revoca".

L’art. 5 del D.M., infine, demanda ai singoli enti previdenziali la definizione delle modalità operative delle disposizioni dello stesso decreto.

I maggiori enti previdenziali (INPS ed INAIL) hanno emesso proprie circolari con le quali hanno dettato disposizioni per la concreta attuazione dell’istituto.

In particolare, l’INPS ha previsto che la relazione del professionista deve contenere anche un’analisi aziendale, con la tecnica degli indici di bilancio, sulle prospettive di rilancio dell’azienda e sugli aspetti di salvaguardia dei livelli occupazionali. Tale analisi è richiesta per consentire all’ente di eseguire la valutazione dell’essenzialità dell’accordo ai fini della continuità dell’impresa e la salvaguardia dei livelli occupazionali, prevista dall’art. 4, lett. d) del D.M.

Inoltre, il debitore deve presentare un prospetto che esponga il grado di soddisfacimento, i tempi e le modalità di pagamento per gli ulteriori debiti e la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’Agente della Riscossione in caso di crediti iscritti a ruolo. Il suddetto prospetto è funzionale alla verifica da parte dell’Istituto del rispetto delle condizioni previste dallo stesso art. 182 ter l.fall., mentre la quietanza di pagamento degli aggi è richiesta per evitare che questi ultimi siano posti a carico dello stesso Istituto a seguito dello sgravio parziale che dovesse essere disposto in caso di accoglimento della proposta.

La stessa circolare INPS delinea la procedura da seguire: la proposta di transazione, munita della documentazione prescritta, deve essere rivolta alla sede competente presso la quale è costituita la posizione aziendale e, nel caso di crediti posti in riscossione coattiva, anche all’Agente della Riscossione locale: la sede procede all’istruttoria sulla domanda, da eseguirsi prendendo anche gli opportuni contatti con l’Agenzia delle Entrate. La proposta viene così sottoposta al parere della Direzione Regionale, che si esprime assistita dall’Avvocatura dell’ente. Nel caso di parere favorevole, il Direttore della sede Provinciale procede alla sottoscrizione dell’accordo.

Nel caso in cui la proposta preveda la dilazione del pagamento, essa deve essere corredata da apposita fideiussione o da garanzia reale, e la condizione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali prevista dalla lett. d) dell’art. 4 del D.M. ai fini dell’accesso alla dilazione dei crediti, deve ricorrere anche nel caso in cui la proposta non preveda la dilazione, ma solo il pagamento parziale, tenuto conto che il mancato pagamento di tali ritenute integra il reato previsto dall’art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 conv., con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638. Inoltre la circolare prevede che le sanzioni civili possono essere rideterminate in misura ridotta sulla base di quanto previsto per le procedure concorsuali, e comunque ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, facendo espresso richiamo alle disposizioni precedentemente diramate in materia.

Tale previsione è di notevole rilievo, in quanto le percentuali minime di pagamento previste dall’art. 3 del D.M. 4 agosto 2009 devono essere riferite alle sanzioni civili così ridotte, il che può incidere in modo anche rilevante sugli obblighi del debitore, considerato che normalmente gli accessori hanno un peso non indifferente sul debito complessivo.

L’INAIL, infine, ha dettato precise disposizioni operative, prevedendo in particolare la competenza concorrente dell’Agente della Riscossione e del Direttore della sede dell’Istituto ad esprimere il voto sull’omologa del concordato rispettivamente a seconda se i crediti siano o meno iscritti a ruolo, anche se il primo ovviamente deve attenersi alle indicazioni fornite dal secondo, precisando al riguardo che in entrambi i casi occorre la preventiva determinazione dello stesso ente sulla proposta.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2025: guida alle novità di lavoro e pensioni

22/12/2024

Settore moda: ampliata la platea delle imprese con sostegno al reddito

20/12/2024

Portale Inps per il libretto famiglia: novità in arrivo

20/12/2024

Errori evidenti nella dichiarazione doganale? Niente confisca amministrativa

20/12/2024

Quota 103 e incentivo al posticipo del pensionamento: cosa cambia nel 2025

20/12/2024

Garanzie rappresentanti fiscali Iva, decreto in Gazzetta

20/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy