L’Inps, con il messaggio n. 30610 del 2006, diffonde la nota del 29 settembre 2006 del ministero del Lavoro, in cui viene fornita la risposta ad un interpello dell’Istituto stesso in tema di totalizzazione estera. Entrando nel merito, viene chiarito che per il raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di totalizzazione – ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 42/2006 – vanno considerati anche i contributi versati all’estero in Paesi comunitari o legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. È, inoltre, precisato che i periodi contributivi esteri devono essere conteggiati rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione disposto con la normativa comunitaria – un anno - o dalle singole convenzioni bilaterali, quindi a prescindere dal limite dei sei anni dettato dall’articolo 1, comma 1, del citato Dlgs 42/2006.
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