Il sistema italiano di tassazione dei capital gain, in virtù della riforma con Dlgs 461/97, è “onnicomprensivo”, poiché non prevede fasce di esenzione, distinguendo, con riferimento alle plusvalenze azionarie, fra partecipazioni qualificate, partecipazioni non qualificate, partecipazioni in società residenti in paradisi fiscali. Differentemente da quanto avviene negli altri Stati Ue, dove è generalmente assicurato un trattamento di esenzione per le partecipazioni non qualificate detenute per un certo periodo di tempo, presupponendo l’assenza di intento speculativo dell’investitore, in Italia, l’imponibilità prescinde dall’esistenza di un fine speculativo in capo all’investitore, dalla durata dell’operazione e dall’effettiva acquisizione/cessione di un bene. Sono ricondotti a tassazione anche i differenziali che l’investitore può ritrarre attraverso i contratti derivati e gli altri a termine, senza procedere ad acquisto o vendita dell’attività finanziaria che sottostà al contratto.
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