Con sentenza n. 532/2008, la Corte dei conti ha spiegato che la percezione di tangenti da parte di amministratori o dipendenti pubblici determina tre tipi di danno alla pubblica amministrazione: il danno diretto, quello da disservizio e quello di immagine. Nel dettaglio, “L'attività dolosa incide negativamente sul generale funzionamento dell'amministrazione di appartenenza, creando un indubbio disservizio, e provocando un ulteriore danno patrimoniale risarcibile per quanto attiene ai costi generali dalla stessa sopportati in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa”. Questa particolare tipologia di danno può maturare tanto come “danno patrimoniale da disservizio” che come “disservizio da illecito esercizio di pubbliche funzioni”. Il danno diretto, poi, deve essere calcolato utilizzando il “concetto di traslazione dell'importo delle tangenti sui prezzi di aggiudicazione dei contratti ad evidenza pubblica, secondo il principio dell'accadimento «ragionevole» e «notorio» e salva la prova contraria”. L'esistenza di questo tipo di danno è presunta sulla base della semplice percezione di una tangente e la sua commisurazione è data dal quantum della stessa. Infine, circa il danno all'immagine, la sua sussistenza è dimostrata dal fatto che si sia parlato in termini negativi dell'amministrazione e, nella sua quantificazione, occorre tenere conto della risonanza delle notizie.
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