L’accertamento dell’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria che ritocca l’imposta di registro può essere motivato per relationem rinviando ad una stima dell’Ute, purché la relazione dell’Ufficio tecnico corrisponda al valore dell’immobile al momento dell’acquisto, non a quello successivo della ristrutturazione. Lo decide la sentenza 8 marzo 2006, n. 13/15/06, a firma della Commissione tributaria della Regione Puglia, che ritiene legittimo l’accertamento che rinvia alla stima Ute, perché prodotto in fase di verifica, non di contenzioso, ed è giustificato dall’economia delle scritture.
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