La risposta del 3 febbraio 2009 della Dre Lombardia ad un interpello in merito agli effetti in caso di operazioni straordinarie del riallineamento dei valori civili e fiscali tramite pagamento della sostitutiva, offre lo spunto per una riflessione sull’ampliamento alle società di persone di tale possibilità, inizialmente riservata alle società di capitali, operato dalla Finanziaria 2008. Nel caso trattato dalla Dre lombarda una Snc effettua la scissione di un ramo d’azienda che comprende un immobile in favore di una beneficiaria neo costituita.
La Dre lombarda ha chiarito che il versamento della sostitutiva (ex articolo 176, comma 2, del Tuir) del 12% per riallineare il bene non esaurisce l’obbligazione tributaria: i soci della società potrebbero trovarsi nella condizione di dover nuovamente versare le imposte allorché la società, cessata l’attività, attribuisca ai soci il patrimonio netto residuo (art. 20-bis del Tuir). E’ evidente che sussiste un irragionevole aggravio tributario per i soci delle società di persone che dovrebbe essere risolto oltrepassando il dato rigidamente letterale nella considerazione delle correlazioni tra versamento dell’imposta sostitutiva e riflessi sulla partecipazione. Pertanto, l’agenzia delle Entrate dovrebbe riesaminare le conseguenze delle distribuzioni di riserve da parte di società di persone successive al versamento della sostitutiva per riallineare i minori valori fiscali sui maggiori valori civilistici.
Correlato alla disamina del caso è offerto un esempio che aiuta a valutare gli effetti reali di un’operazione di riallineamento dei valori conseguente ad un’operazione di scissone in favore di una beneficiaria strutturata come società di persone in cui è evidenziato cosa succede in assenza di riallineamento e viceversa.
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