La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4942 dell’8 marzo 2006, chiarisce che la sospensione della riscossione, decisa dal Fisco, non determina effetti sugli interessi di mora dovuti dal contribuente, ma la pronuncia del giudice di legittimità è limitata alla eventuale decisione del concessionario del servizio di riscossione che il periodo di sospensione non debba essere conteggiato ai fini della mora. Si ricorda che il Dlgs 46/99 ha modificato l’articolo 39 del Dpr 602/73, sulla riscossione delle imposte sul reddito, attribuendo la facoltà di adottare il provvedimento di sospensione degli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato – facoltà ricompresa nel potere di autotutela - all’ufficio delle Entrate anziché all’intendente di finanza.
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