Il 1° agosto 2005 inizierà il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, che si concluderà a metà settembre. Il Consiglio Notarile di Milano, in una recente massima, ha affermato che la sospensione feriale non si applica al termine di 60 giorni tra la data di iscrizione nel Registro delle imprese delle deliberazioni assembleari di fusione o di scissione ed il giorno della stipula dell'atto di fusione o di scissione, entro il quale i creditori possono opporsi alla stipula del relativo atto.
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