La somministrazione di manodopera nel segno della “flessicurezza”. Recepita

Pubblicato il 29 marzo 2012 A novembre 2008, il 19, Parlamento europeo e Consiglio hanno inteso tradurre in regola, con direttiva 2008/104/CE, l’azione da adottare a livello comunitario rispetto alla flessibilità dell’orario di lavoro e alla garanzia del posto di lavoro, nell’esigenza, al tempo stesso, di favorire la sicurezza occupazionale (principi di c.d. “flessicurezza”, che rappresentano l’equilibrio, appunto, tra la flessibilità e la sicurezza sul mercato del lavoro e aiutano sia i lavoratori sia i datori a cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione) e di ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali per evitare di pregiudicarne l’autonomia.

In particolare, occorreva inquadrare il lavoro temporaneo tramite agenzia, la posizione giuridica, lo status e le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale nell’Unione europea, caratterizzati da una grande diversità, considerato che questa tipologia risponde non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese ma anche alla necessità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti, contribuendo così alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e all’inserimento in esso.

NELLA COMUNITA’ EUROPEA

Ecco dunque che la direttiva 2008/104/CE ha assunto l’importante incarico di stabilire un quadro normativo che tuteli i lavoratori tramite agenzia interinale, che sia:

- non discriminatorio,
- trasparente e
- proporzionato

nel rispetto della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali.

Le condizioni di base di lavoro e d’occupazione applicabili ai lavoratori tramite agenzia interinale dovrebbero essere almeno identiche a quelle che si applicherebbero a tali lavoratori se fossero direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice per svolgervi lo stesso lavoro.

E’ dunque OBIETTIVO della direttiva che qui commentiamo, l’istituzione di un quadro armonizzato a livello comunitario per la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale.

AMBITO d’APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nella direttiva sono rivolte ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse. Si applicano poi alle imprese pubbliche e private che sono agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitano un’attività economica con o senza fini di lucro.

FINALITA’

L’intento è di garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti dei lavoratori tramite agenzia interinale e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro, tenendo conto nel contempo della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili.

IN ITALIA

In Italia, la direttiva del 2008 è stata recepita, dunque attuata, ora, con il Decreto legislativo n. 24 del 2 marzo 2012, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 69 del 2012.

L'obiettivo di facilitare l'utilizzo della somministrazione di manodopera viene dallo Stato italiano perseguito eliminando, in alcuni casi, l'obbligo di indicare le cause, di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, per cui nel mondo del lavoro si ricorre a questa tipologia contrattuale.

Non è più necessario, pertanto, documentare la scelta quando si utilizzano:

a) soggetti disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;
b) soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;
c) lavoratori definiti svantaggiati o molto svantaggiati (regolamento Ce n. 8000/2008).

La somministrazione è libera anche in tutti i casi individuati dai contratti collettivi nazionali (Ccnl), territoriali o aziendali, stipulati dalle parti sociali.

NUOVE SANZIONI

Il Decreto legislativo n. 24 - applicabile ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione - apporta modifiche al sistema sanzionatorio, inasprendolo: è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da euro 2.500 a euro 6.000, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.

In aggiunta alla sanzione penale, il decreto prevede fino alla cancellazione dall'Albo informatico.

QUADRO NORMATIVO = DIRETTIVA 2008/104/CE, del 19 NOVEMBRE 2008; DECRETO LEGISLATIVO n. 24 del 2 MARZO 2012.
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