Per la Cassazione - sentenza n. 2997 del 2009 - una scrittura privata sottoscritta dai coniugi per regolare i loro rapporti economici prima della separazione consensuale resta valida anche se poi uno dei due opti per la separazione giudiziale. Nel caso esaminato, un marito chiedeva di accertare la nullità di una scrittura sottoscritta con la moglie che lo stesso riteneva sottoposta alla condizione della separazione consensuale. I giudici di merito e poi la Cassazione, però, nel respingere il ricorso dell'uomo, hanno affermato che l'intento comune delle parti era solo quello di disciplinare i loro rapporti economici e l'accordo non risultava sottoposto ad alcuna condizione; infine, il presupposto della separazione consensuale, per poter operare, doveva essere comune ad entrambi e non restare nelle intenzioni di uno solo.
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